Art. 16.

      1. A seguito del provvedimento di esecutività dello stato passivo, il giudice delegato, sentito anche l'amministratore giudiziario, procede ai sensi degli articoli 104, 105, 106 e 108 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Per gli immobili la vendita deve essere disposta con incanto.
      2. Quando sia prevedibile che il ricavato della vendita di beni appresi al fallimento ma non oggetto di sequestro possa consentire il pagamento delle spese di procedura e l'integrale soddisfazione dei creditori, ivi compresi quelli ammessi ai sensi dell'articolo 15, comma 4, il giudice delegato ne dispone la vendita in via prioritaria.